NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
(AC 92- AC 397 - AC 1103)
"ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI SOCIOLOGO"
 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Titolo di sociologo)
1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3.

Art. 2

(Professione di sociologo)
1. Le attività oggetto della professione di sociologo si fondano su metodologie e tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla progettazione, all'analisi, alla consulenza, alla valutazione empirica ed all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali, nonché all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della totalità della società o di suoi segmenti.
2. La professione di sociologo si svolge attraverso la ricerca, l'analisi e la pratica sociologica aventi come oggetto le dinamiche sociali e comunicative relative a soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali; l'individuazione degli obiettivi e dei processi decisionali; l'attivazione, la gestione e la valutazione delle risorse, degli interventi e dei risultati; l'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica.
3. La professione di sociologo include attività di ricerca e sperimentazione, di pianificazione, di programmazione e progettazione, di organizzazione e di valutazione, di comunicazione e di mediazione sociale, di formazione e di didattica, di consulenza e di certificazione.

Art. 3

(Esercizio della libera professione - Albo)
1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi; di cui all'articolo 4, è istituito l'albo professionale dei sociologi, di seguito denominato albo.
2. Gli iscritti in un albo regionale o provinciale hanno facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.
3. I sociologi dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione qualora esercitino la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione da cui dipendono non necessitano dell'iscrizione all'albo.


TITOLO II
ORDINE DEI SOCIOLOGI

Art. 4

(Ordine regionale e provinciale)
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d).

Art. 5

(Organi dell'ordine dei sociologi)
1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il consiglio dell'ordine, il presidente del consiglio, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, l'assemblea, composta dagli iscritti all'albo.

Art. 6

(Consiglio dell'ordine - Composizione)
1. Il Consiglio regionale o provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se gli iscritti sono in numero compreso tra cento e cinquecento, da nove se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecento e millecinquecento e da quindici se superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 7

(Consiglio dell'ordine - Attribuzioni)
1. Il consiglio regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere;
b) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
c) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Procuratore della Repubblica del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il consiglio dell'ordine;
f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari;
h) dichiara la decadenza dei consiglieri;
i) stabilisce, nella misura necessaria a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine regionale o provinciale, un contributo integrativo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978 n. 292;
l) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine e al consiglio dell'ordine nazionale;
m) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
n) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art. 8

(Scioglimento del consiglio)
1. Il ministro di Grazia e Giustizia con proprio decreto, sentito il consiglio dell'ordine nazionale, dispone lo scioglimento del consiglio:
a) qualora non si sia proceduto alla integrazione del consiglio nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge;
b) qualora il consiglio non sia in grado di funzionare;
c) in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.
3. Il commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due membri e non più di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

(Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere Attribuzioni)
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme. Rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili del consiglio dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate dell'ordine, alla emissione dei mandati di pagamenti e alle attività di natura contabile e di bilancio.

Art. 10
(Assemblea)
1. L'assemblea è convocata dal presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, esclusi gli assenti.
3. L'assemblea è convocata:
a) per l'elezione del consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22;
b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo;
c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta lo deliberi il consiglio o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo. 4.
Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il presidente convoca l'assemblea entro quarantacinque giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente Procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.



TITOLO III
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI SOCIOLOGI


Art. 11

(Consiglio dell'ordine nazionale)
1. Gli ordini dei sociologi costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il consiglio dell'ordine nazionale dei sociologi è composto da tanti membri quanti sono i consigli regionali e provinciali che li eleggono tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno 10 anni, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.
3. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.
Fino all'insediamento del nuovo consiglio rimane in carica quello uscente.
4. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine regionale o provinciale.

Art. 12

(Cariche del consiglio dell'ordine nazionale)
1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente ed un segretario.
Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.
2. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 13
(Consiglio dell'ordine nazionale - Attribuzioni)
1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme; esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, su richiesta del ministro di Grazia e Giustizia, pareri su atti normativi che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime pareri sulla costituzione di nuovi consigli dell'ordine, sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli albi, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giungo 1978 n. 292;
f) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimi e massimi e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del ministro di Grazia e Giustizia.
h) predispone il codice deontologico, sottoponendolo per referendum a tutti gli iscritti, e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza sulla deontologia professionale, vengano previste adeguate forme di rappresentanza dei clienti e degli utenti;
i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale ed il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.
2. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla relativa adozione agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 14

(Vigilanza sull'esercizio della professione)
1. L'ordine dei sociologi è posto sotto l'alta vigilanza del ministro di Grazia e Giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di Grazia e Giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari; a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso.


TITOLO IV
ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 15

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)
1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il quale sussista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo, ai sensi dell'articolo 16;
d) avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine del cui albo si chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che, a norma della presente legge, comportano la radiazione dell'albo.

Art. 16

(Abilitazione professionale)
1. Per essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo è necessario:
a) avere conseguito la laurea in sociologia, oppure la laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero la laurea in scienze o discipline economiche e sociali, con obbligo, per quanti conseguano la laurea in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, di aver superato almeno otto annualità di esame o equivalenti in discipline sociologiche di cui ai settori scientifico-disciplinari sociologici definiti ai sensi della normativa vigente;
b) essere in possesso di una documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di un tirocinio pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non inferiore ad un anno continuativo; il conseguimento presso le università di dottorato di ricerca in discipline sociologiche o di diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche equivale all'effettuazione del tirocinio pratico-professionale.
2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-professionale, nonché l'attestazione del medesimo tirocinio sono determinate con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di Stato e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17
(Divieto di iscrizione in più albi)
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi regionali o provinciali dei sociologi.

Art. 18

(Cancellazione - Sospensione per morosità)
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del competente Procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento dei contributi dovuti al senso dell'articolo 7, comma 1, lettera i), può essere sospeso.
La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.

Art. 19

(Comunicazione delle delibere)
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al competente Procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.


TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20
(Responsabilità disciplinare - Sanzioni)
1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità e del decoro professionale, si applicano le disposizioni previste dal presente titolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento, inflitto con lettera del presidente del consiglio dell'ordine nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non ricadervi.
Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare;
b) la censura, inflitta con deliberazione del consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro e la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della mancanza commessa e nel biasimo formale;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.
3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Disposizioni transitorie)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo, ai sensi del presente articolo.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), b) e d), è consentita l'iscrizione all'albo su domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, da parte dei:
a) professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane, nonché dei ricercatori ed assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche;
b) laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze o discipline economiche e sociali, che possano dimostrare di aver svolto per almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi sette attività certificata di sociologo adeguata al profilo professionale di cui all'art. 2 presso enti o istituzioni pubbliche e private.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le norme concernenti lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato ai sensi del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandita una sessione speciale di esame di Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea, conseguito al termine di un corso di durata legale non inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che documentino di aver svolto dopo il conseguimento della laurea, per almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi sette anni, attività certificata di sociologo adeguata al profilo professionale di cui all'art. 2 presso enti o istituzioni pubbliche e private, ovvero che abbiano conseguito presso le università un dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, il commissario indice le elezioni per i consigli provinciali e regionali di cui all'articolo 5.
A tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.
6. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, è consentita l'elezione dei componenti del consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.

Art. 22

(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di esecuzione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) le modalità di elezione del consiglio dell'ordine regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
b) le ipotesi si sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che qualora il numero dei componenti del consiglio da sostituire superi la metà più uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero consiglio;
c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;
d) la fusione di più ordini e la costituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del ministro di Grazia e Giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine;
e) il quorum per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine regionale o provinciale, nonché del consiglio dell'ordine nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà più uno dei componenti, i criteri per la validità delle deliberazioni degli organi di cui alla presente lettera, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari in cui prevale la decisione più favorevole all'incolpato;
f) i criteri per la valutazione delle deliberazioni dell'assemblea, prevedendo una prima ed una seconda convocazione da effettuare in giorno diverso da quello previsto per la prima;
g) le modalità di elezione del consiglio dell'ordine nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo, prevedendo altresì ipotesi e le modalità di reiscrizione all'albo;
i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, disciplinando le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
l) le impugnazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia di eleggibilità e della regolarità delle operazioni elettorali ed i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale.

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei sociologi si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.
2. Agli oneri derivasnti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti.